CODICE DISCIPLINARE
Norme comportamentali personale docente e ATA
| Codici disciplinari | Aggiornamento |
| Istruzioni per norme materia disciplinare | 10/05/2011 |
| Codice di comportamento (DPCM 28.11.2000) | 10/05/2011 |
| ATA (CCNL 2006-2009) | 10/05/2011 |
| DOCENTI (T.U. D.Lgs. N. 298, 16 apr. 1994) | 10/05/2011 |
| estratto D.lgs. 1652001 | 10/05/2011 |
| Dispensa sintetica C.M. 88/2010 | 10/05/2011 |
| Schemi sintetici C.M. 88/2010 | 10/05/2011 |
Istruzioni per norme materia disciplinare
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Ufficio IV
Prot. AOODPIT/0003310
Roma, 8 novembre 2010
Oggetto: Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Trasmissione circolare.
Si trasmette, in allegato, la circolare n. 88, prot. n. 3308 dell'8 novembre 2010, contenente le "Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".
Com'è noto alle SS.LL. il predetto decreto legislativo (pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.), recante le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2009), è in vigore dal 15 novembre 2009.
Fra le molteplici innovazioni introdotte dall'intervento riformatore, assume rilevante importanza per questo Ministero la normativa sulla responsabilità disciplinare che, diversamente dal passato, si applica ora a tutte le categorie di pubblici dipendenti, comprese quelle con qualifica dirigenziale, senza distinzioni o eccezioni riferite a singoli comparti di appartenenza . Tale normativa configura, pertanto, un sistema sanzionatorio uniforme ed omogeneo, nel quale non assumono più rilevanza i profili di specialità che prima valevano con riguardo a singole tipologie di lavoro pubblico, come si dirà più diffusamente nel documento allegato illustrando i riflessi della nuova disciplina in particolare sul personale docente.
Tenuto conto della complessità e delicatezza della materia, si è pertanto ritenuto opportuno tracciare, innanzitutto, un quadro di sintesi delle novità legislative di maggiore impatto per il settore della scuola e poi, in relazione agli aspetti che più rilevano, fornire a codesti Uffici specifiche indicazioni volte ad assicurare, nella fase applicativa, sia l'uniformità di azione, sia un più agevole svolgimento dei connessi adempimenti.
A tale riguardo, per il supporto giuridico agli organi disciplinari competenti (direttori generali degli USR, dirigenti scolastici e Uffici per i procedimenti disciplinari), si è ritenuto opportuno costituire presso questo Dipartimento un apposito nucleo di assistenza coordinato dal dott. Fabrizio Manca, dirigente dell'Ufficio IV "Affari giuridici".
Il suddetto nucleo, che si avvale della collaborazione delle competenti strutture della Direzione generale per il personale scolastico, svolgerà attività di consulenza, rilevazione e analisi dei dati inerenti la gestione del procedimento disciplinare e del relativo contenzioso.
La formulazione di quesiti, richieste di chiarimenti o dubbi interpretativi in merito alle indicazioni applicative delle nuove norme disciplinari dovrà pervenire al predetto nucleo esclusivamente tramite email, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: procedimentidisciplinari.scuola@istruzione.it. Le SS.LL. provvederanno a dare massima diffusione alla circolare in questione negli ambiti territoriali di
rispettiva competenza assicurando una puntuale informativa agli organi disciplinari competenti (dirigenti scolastici e Uffici per i procedimenti disciplinari), nonché a tutto il personale scolastico e dell'Amministrazione interessato.
Riguardo, in particolare, all'informativa da rivolgere ai docenti e al personale ATA, le SS.LL. richiameranno l'attenzione dei dirigenti scolastici affinché in ciascuna sede di servizio siano organizzati momenti di comune riflessione sui contenuti della circolare di cui trattasi.
Le SS.LL. medesime avranno altresì cura di controllare che la gestione dei procedimenti disciplinari avvenga nel rispetto delle indicazioni applicative fornite, segnalando al predetto nucleo di assistenza eventuali disfunzioni od anomalie. Data la rilevanza generale che riveste la circolare di cui trattasi, la medesima è pubblicata anche sul sito Internet di questo Ministero (www.istruzione.it).
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe COSENTINO
Codice di comportamento (DPCM 28.11.2000)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
IL
MINISTRO PER
Visto
l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Visto
l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio
quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica
amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al Governo la delega
per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio
1993,n. 29;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della predetta
legge n. 59 del 1997;
Visto,
in particolare, l'art. 58-bis del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;
Visto
il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo1994, con il quale è
stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bisdel predetto decreto legislativo n. 29
del 1993;
Ritenuta
la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto codice di
comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del
decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite
le confederazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Disposizioni di carattere
generale
2. I
contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-bis,comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le
disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29.
Princìpi
2. Il
dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge
alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio
e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel
rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il
dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni
di ufficio.
5. Il
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio
dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il
dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte
dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle
norme giuridiche in vigore.
7. Nello
svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
Regali e altre utilità
1. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da
soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
2. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità
da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Partecipazione ad associazioni e
altre organizzazioni
2. Il
dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Trasparenza negli interessi
finanziari
1. Il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a) se egli, o
suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali
rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
affidate.
2. Il
dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta
del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
Obbligo di astensione
Attività collaterali
2. Il
dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse
economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il
dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
Imparzialità
2. Il
dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
Comportamento nella vita sociale
1. Il
dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Comportamento in servizio
1. Il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Nel
rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limitale assenze dal luogo
di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il
dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone
per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il
dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi
per ragioni di ufficio.
Art. 11.
Rapporti con il pubblico
1. Il
dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle
domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o
la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il
diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche
che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di
stampa.
3. Il
dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella
redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il
dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di
qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
Contratti
1. Nella
stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non
ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver
facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il
dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali
abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in
cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto.
3. Il
dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Obblighi connessi alla
valutazione dei risultati
Abrogazione
1. Il decreto
del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è abrogato.
Il presente
decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28
novembre 2000
Il
Ministro: Bassanini
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111
(dal CCNL comparto scuola - personale ATA CCNL del
29.11.2007)
1.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle
sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a)
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di
più lavoratori in accordo tra loro.
2.
La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una
sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima
fattispecie.
3.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un
unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando
l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per
malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b)
condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri
dipendenti o nei confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e
dei beni mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione
alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n.
300 del 1970;
f)
insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque,
nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
6.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato
l'applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata
dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni
causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d)
ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa;
f)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei
terzi;
g)
alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
genitori, alunni o terzi;
h)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal
rispetto della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del
1970;
i)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi
della dignità della persona;
l)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
7.
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma
6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra
quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della
sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b)
occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o
ad essa affidati;
c)
rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d)
assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a
dieci giorni consecutivi lavorativi;
e)
persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e
non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
prosecuzione per la sua specifica gravità;
g)
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8.
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)
terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni
verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti
di lavoro, anche con utenti;
b)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne
passate in giudicato:
1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
2.
quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3.
per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d)
condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e)
commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti
di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti
di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria
del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
DOCENTI (T.U. D.Lgs. N. 298, 16 apr. 1994)
(dal CCNL comparto scuola
– personale docente - CCNL del 29.11.2007)
SEZIONE I - Personale docente
1. Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994 .
2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali ed in attesa del loro riordino, al fine di garantire al personale docente ed educativo procedure disciplinari certe, trasparenti e tempestive, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, le Parti regoleranno con apposita sequenza contrattuale l’intera materia.
|
Parte
Terza
|
Art. 492.
Sanzioni
1. Fino
al riordinamento
degli organi collegiali ((. . . )), le
sanzioni
disciplinari e
le relative procedure di
irrogazione sono
regolate,
per il personale direttivo e docente, dal presente articolo
e
dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri,
possono
essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la
sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio fino a un
mese;
c) la
sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio da oltre un
mese
a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo
di
sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per
lo
svolgimento di
compiti diversi da quelli inerenti alla funzione
docente
o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare
e'
costituito dall'avvertimento
scritto, consistente nel
richiamo
all'osservanza
dei propri doveri.
Art. 493.
C e n s u r a
motivata,
che viene
inflitta per mancanze non
gravi riguardanti i
doveri
inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art.
494.
Sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio fino a un mese
divieto
di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita
del
trattamento economico
ordinario, salvo
quanto disposto
dall'articolo
497. La
sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
fino
a un mese viene inflitta:
a) per
atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla
correttezza
inerenti alla
funzione o
per gravi
negligenze in
servizio;
b) per
violazione del
segreto d'ufficio
inerente ad atti o
attivita'
non soggetti a pubblicita';
c) per
avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai
doveri
di vigilanza.
Art. 495.
Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese
a
sei mesi e' inflitta:
a) nei
casi previsti
dall'articolo 494 qualora le
infrazioni
abbiano
carattere di particolare gravita';
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il
regolare funzionamento
della scuola e per concorso negli stessi
atti; d) per abuso di autorita'.
Art. 496.
Sospensione
dall'insegnamento o
dall'ufficio per un periodo di sei
mesi
e utilizzazione in compiti diversi
1. La
sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
per
un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso
il
tempo di
sospensione, nello
svolgimento di compiti diversi da
quelli
inerenti alla funzione
docente o a quella direttiva connessa
al
rapporto educativo,
e' inflitta per il compimento di uno o piu'
atti
di particolare
gravita' integranti
reati puniti
con pena
detentiva
non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata
pronunciata
sentenza irrevocabile
di condanna
ovvero sentenza di
condanna
nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello,
e
in ogni
altro caso in cui sia stata
inflitta la pena accessoria
dell'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o della sospensione
dall'
esercizio della
potesta' dei genitori. In ogni caso gli atti
per
i quali
e' inflitta la sanzione
devono essere non conformi ai
doveri
specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilita'
del
soggetto a
svolgere i
compiti del
proprio ufficio
nell'esplicazione
del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti
i
compiti diversi,
di corrispondente qualifica
funzionale, presso
l'Amministrazione
centrale o
gli uffici
scolastici regionali
e
provinciali,
ai quali
e' assegnato
il personale che ha riportato
detta
sanzione.
3. In
corrispondenza del
numero delle
unita' di
personale
utilizzate
in compiti
diversi ai sensi del presente articolo, sono
lasciati
vacanti altrettanti
posti nel
contingente previsto
dall'articolo
456, comma 1.
Art. 497.
Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La
sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio
di cui
all'articolo
494 comporta
il ritardo di un anno
nell'attribuzione
dell'aumento
periodico dello stipendio.
2. La
sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio
di cui
all'articolo
495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di
due
anni nell'aumento
periodico dello
stipendio; tale ritardo e'
elevato
a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e
in
cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione
inflitta.
4. Per
un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da
uno
a tre
mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a
tre
mesi, il
personale direttivo
e docente non puo' ottenere
il
passaggio
anticipato a
classi superiori
di stipendio;
non puo'
altresi'
partecipare a concorsi per
l'accesso a carriera superiore,
ai
quali va
ammesso con riserva se e'
pendente ricorso avverso il
provvedimento
che ha inflitto la sanzione.
5. Il
tempo di
sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio e'
detratto
dal computo dell'anzianita' di carriera.
6. Il servizio prestato
nell'anno non viene valutato ai fini della
progressione
economica e dell'anzianita'
richiesta per l'ammissione
ai
concorsi direttivo
e ispettivo nei confronti del
personale che
abbia
riportato in
quell'anno una sanzione
disciplinare superiore
alla
censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art.
498.
D e s t i t u z i o n e
1. La
destituzione, che
consiste nella cessazione dal
rapporto
d'impiego,
e' inflitta:
a) per
atti che siano in grave
contrasto con i doveri inerenti
alla
funzione;
b) per attivita' dolosa che
abbia portato grave pregiudizio alla
scuola,
alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per
illecito uso
o distrazione dei beni della
scuola o di
somme
amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi
fatti
o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della
medesima
scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si
abbiano
compiti di vigilanza;
d) per
gravi atti
di inottemperanza a
disposizioni legittime
commessi
pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso
negli
stessi;
e) per
richieste o
accettazione di
compensi o
benefici in
relazione
ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorita'.
Art. 499.
R e c i d i v a
1. In caso di recidiva in una
infrazione disciplinare della stessa
specie
di quella
per cui
sia stata
inflitta la
sanzione
dell'avvertimento
o della
censura, va inflitta
rispettivamente la
sanzione
immediatamente piu'
grave di
quella prevista
per
l'infrazione
commessa. In
caso di recidiva in una infrazione della
stessa
specie di
quella per
la quale
sia stata inflitta ((
la
sanzione
di cui
alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d)
del
comma 2
dell'articolo 492, ))
va inflitta, rispettivamente, la
sanzione
prevista per
la infrazione commessa nella misura massima;
nel
caso in
cui tale
misura massima sia stata gia'
irrogata, la
sanzione
prevista per
l'infrazione commessa puo'
essere aumentata
sino
a un terzo.
(estratto
D.lgs. 165/2001)
ART. 53
INCOMPATIBILITÀ,
CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli
60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di
lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché
676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra
successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis.
Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla
gestione del
personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in
partiti
politici
o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti
continuativi
di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati
ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello
Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è
consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale,
sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano
conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di
fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
6.
I commi da
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di
attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi,
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi
forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di
comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o
in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o
previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure
per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso
dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto,
del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa
autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è
trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione
delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le
somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può,
altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve
pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il
termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro
10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da
amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente
negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a
dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito
supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o
autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del
compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni
del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati
conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non
hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo,
dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano
avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su
supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare
semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.
Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il
compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui
sono stati affidati incarichi di consulenza.
15.
Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da
conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono
le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al
Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte
per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione
degli incarichi stessi.
16-bis.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
può
disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo
1, commi
56
e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la
funzione
pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza
pubblica
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
[…]
ART.
55
RESPONSABILITÀ, INFRAZIONI
E SANZIONI, PROCEDURE
CONCILIATIVE
1.
Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo
55-octies,
costituiscono
norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma,
del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
comma 2, alle
dipendenze
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2.
Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale
e contabile, ai
rapporti
di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo
quanto
previsto
dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle
relative
sanzioni
è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione
del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e
relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della
sede di lavoro.
3.
La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti
disciplinari.
Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi
procedure di
conciliazione
non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione
disciplinare del
licenziamento,
da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni
dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La
sanzione
concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie
diversa
da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per
la quale si
procede
e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare
restano
sospesi
dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel
caso
di
conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della
procedura
conciliativa
che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4.
Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari
ascrivibili al dirigente
ai
sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non
diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del
predetto
articolo
55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate
dal dirigente
generale
o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.
ART.
55-BIS
FORME E TERMINI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1.
Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di
sanzioni superiori
al
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
della
retribuzione
per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della
struttura
ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando
il
responsabile
della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni
punibili
con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento
disciplinare
si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è
previsto
il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2.
Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il
dipendente lavora, anche
in
posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti
punibili con
taluna
delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e
comunque
non
oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo
convoca per
il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un
rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con
un
preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente
convocato, se non
intende
presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo
impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua
difesa.
Dopo
l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile
della struttura
conclude
il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione,
entro
sessanta
giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a
dieci
giorni
del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del
procedimento
è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per
una
sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel
presente
comma
comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero,
per il
dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa.
3.
Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la
sanzione da
applicare
è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti,
entro
cinque
giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4,
dandone
contestuale
comunicazione all'interessato.
4.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio
competente
per
i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto
ufficio
contesta
l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,
istruisce e
conclude
il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da
applicare
è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di
termini
pari
al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi
dell'articolo 55-ter.
Il
termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli
atti
trasmessi
ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti
acquisito
notizia
dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del
procedimento
resta
comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se
avvenuta
da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La
violazione
dei
termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza
dall'azione
disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5.
Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è
effettuata
tramite
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea
casella di
posta,
ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione
dell'addebito,
il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo
procuratore
abbia
del
fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata
postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti
istruttori
del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori
rispetto a
quelli
stabiliti nel presente articolo. 6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della
struttura o
l'ufficio
per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni
pubbliche
informazioni
o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività
istruttoria
non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi
termini.
7.
Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa
amministrazione pubblica
dell'incolpato
o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio
di
informazioni
rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo,
la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni
false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione
di
appartenenza,
della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione,
commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un
massimo
di quindici giorni.
pubblica,
il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata
presso
quest'ultima.
In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione
del
procedimento,
se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del
trasferimento.
licenziamento
o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il
procedimento
disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e
le
determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non
preclusi dalla
cessazione
del rapporto di lavoro.
ART.
55-TER
RAPPORTI FRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO
PENALE
1.
Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti
in relazione ai
quali
procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento
penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis,
comma 1,
primo
periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di
maggiore
gravità,
di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio
competente, nei casi di
particolare
complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando
all'esito
dell'istruttoria
non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione,
può
sospendere
il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la
possibilità di
adottare
la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.
2.
Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di
una sanzione
e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
irrevocabile di
assoluzione
che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non
costituisce
illecito
penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente,
ad
istanza
di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi
dall'irrevocabilità della
pronuncia
penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto
conclusivo
in relazione all'esito del giudizio penale.
3.
Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo
penale con una
sentenza
irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il procedimento
disciplinare
per
adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il
procedimento
disciplinare
è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il
fatto
addebitabile
al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento,
mentre
ne è stata applicata una diversa.
4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è,
rispettivamente, ripreso o
riaperto
entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di
appartenenza
del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è
concluso
entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la
riapertura
avvengono
mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità
disciplinare
competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-
bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel
procedimento
disciplinare
ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis,
del
codice
di procedura penale.
ART.
55-QUATER
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
1.
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato
motivo e
salve
ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la
sanzione
disciplinare
del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione
dei sistemi di
rilevamento
della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente
uno
stato
di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche
non continuativi,
superiore
a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso
degli ultimi
dieci
anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata,
entro il
termine
fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione
per motivate
esigenze
di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione
dell'instaurazione del
rapporto
di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o
moleste o minacciose
o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l'interdizione perpetua dai
pubblici
uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2.
Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di
prestazione lavorativa,
riferibile
ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di
appartenenza
formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la
valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente
rendimento
e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione
stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo
o
individuale,
da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento
di cui all'articolo 54.
3.
Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f),
il licenziamento è senza preavviso.
[…]
ART.
55-SEXIES
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE PER CONDOTTE
PREGIUDIZIEVOLI PER L'AMMINISTRAZIONE
E
LIMITAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO
DELL'AZIONE DISCIPLINARE
1.
La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante
dalla
violazione,
da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione
lavorativa,
stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale,
da
atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento
di
cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non
ricorrano i
presupposti
per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal
servizio
con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di
tre mesi,
in
proporzione all'entità del risarcimento.
2.
Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno
al normale
funzionamento
dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale
accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti
la
valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in
disponibilità,
all'esito
del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano
nei suoi
confronti
le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2,
3 e 4. Il
provvedimento
che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per
le
quali
può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è
collocato in
disponibilità,
il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3.
Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti
all'omissione o al
ritardo,
senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a
valutazioni
sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in
relazione
a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i
soggetti
responsabili
aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità
dell'infrazione
non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni
sanzionabili
con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di
risultato
per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata
della
sospensione.
Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione
della
sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito
dal
contratto
collettivo.
4.
La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in
relazione a
profili
di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Dispensa sintetica C.M. 88/2010
Circolare n. 88 del 2010
Cambiamenti generali
- In applicazione del D.Lgs.150 (c.d. Decreto Brunetta), dopo l’entrata in vigore della riforma, viene a cadere il principio della centralità della contrattazione sindacale come fonte normativa sugli aspetti disciplinari e sanzionatori;- Viene previsto un codice disciplinare (che ancora non esiste sopravvivendo nelle more della sua creazione la normativa prevista dal D.lgs 297/1994 - Testo Unico sulla Scuola-, dal CCNL vigente e del D.lgs 165/2001);
- Viene vietato istituire con il CCNL procedure concordate con contratto di impugnazione e il ricorso a collegi arbitrali di disciplina;
- Vengono aboliti i Consigli di disciplina presso il CNPI e i Consigli Scolastici Provinciali;
- le sanzioni per il personale non di ruolo vengono uniformate a quelle previste per il personale di ruolo.
N.B. La nuova disciplina non ha effetti retroattivi nei confronti delle situazioni preesistenti che verranno affrontate con le vecchie norme.
Chi decide le sanzioni?
Per le infrazioni di minore gravità (dal rimprovero verbale alla sospensione dal servizio fino a 10 giorni) è competente unico il Dirigente Scolastico che è a sua volta sanzionabile, per effetto del recente contratto di area dirigenziale della scuola, se non interviene senza indugio e in ogni caso entro e non oltre venti giorni a fronte della notizia dell’illecito disciplinare.
L’addebito deve essere contestato al dipendente, il quale viene convocato, entro dieci giorni dalla notifica, per il contraddittorio a sua difesa con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale.
Dopo lo svolgimento dell’attività istruttoria e, salvo differimenti eccezionali, entro 60 giorni dalla contestazione il Dirigente può decidere l’archiviazione o la somministrazione della sanzione.
Il Dirigente deve sempre assicurare che il provvedimento disciplinare non possa colpire neppure indirettamente l’autonomia della funzione docente.
Per le infrazioni più gravi (oltre i dieci giorni di sospensione dal servizio) la competenza sanzionatoria passa all’USR con modalità analoghe a quelli descritte per le infrazioni meno gravi.
La circolare introduce in questo caso la possibilità di collaborazione con gli uffici di disciplina di personale scelto tra ispettori, dirigenti e docenti con significativa esperienza professionale per garantire nella fase di valutazione gli aspetti legati alla libertà di insegnamento.
Nel caso di procedimento penale a carico del dipendente è possibile, a differenza del passato, attivare e concludere il procedimento disciplinare nelle more di una sentenza definitiva
Nuovi illeciti e relative sanzioni
Sono introdotti nuovi illeciti disciplinari:
- Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo.Ciò significa che si stabilisce per i docenti l’obbligo di dare informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare destinato ad altri colleghi e che sono anche sanzionabili "informazioni false o reticenti".
In particolare, il dipendente informato di situazioni illecite (ad esempio, il ritardo in servizio di un collega, ecc.) è obbligato a testimoniare sui fatti.
Per i dirigenti è stabilito l’obbligo di attivare la procedura disciplinare senza ritardi o omissioni. Se ciò accade sono suscettibili di sanzioni da parte dell’USR.
- Licenziamento disciplinare nei seguenti casi: falsa attestazione della presenza in servizio con alterazione di atti amministrativi o di strumenti di controllo o attestazioni mediche false, assenza priva di giustificazione per più di tre giorni in due anni e sette nel corso di un settennio, rifiuto ingiustificato del trasferimento d’ufficio, falsità documentali in caso di assunzione e di ricostruzione della carriera, reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste e comunque lesive dell’onore e della dignità personali altrui, condanna penale definitiva con interdizione perpetua di pubblici uffici.- Sospensione dal servizio da 3 giorni a 3 mesi per gli atti commessi dal dipendente che determinino il risarcimento del danno da parte dell’amministrazione. Il risarcimento è a carico del dipendente.
E’ stata reintrodotta per analogia legis, cioè rifacendosi a norme simili previste in altri comparti lavorativi, la sospensione cautelare.
Nei casi di sospensione cautelare, cioè in attesa di riscontri giurisdizionali certi e di fatti gravi verificabili nella procedura disciplinare (il caso del pedofilo, della violenza sessuale, arresti domiciliari, ecc.) è prevista la corresponsione della metà dello stipendio tabellare.



